Il D.Lgs n.199 del 2021 in vigore dallo scorso 15 dicembre, con cui è stata recepita la Direttiva UE 2018/2001 in materia di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto delle norme semplificate per quel che riguarda l’installazione di impianti per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in ambito residenziale e terziario, disposizioni che si applicano alle nuove installazioni e alle sostituzioni di impianti destinati a riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Per quel che riguarda le pompe di calore, la relativa installazione viene considerata un intervento di edilizia libera che, in quanto tale, può essere effettuato senza dover richiedere alcuna autorizzazione al Comune, a condizione che la potenzia sia inferiore a 40 kw e che gli interventi rientrino nella manutenzione ordinaria.
In caso contrario, per eseguire l’installazione sarà necessario presentare una CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.
Se gli interventi sono effettuati presso immobili sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici, i medesimi risultano corrispondenti alle voci A5 e B7 del Dpr 31 del 2017, mentre l’installazione di pompe di calore ad opera di installatori qualificati per la sola produzione di acqua calda ed aria in edifici esistenti e spazi liberi relativi, è considerata estensione del già esistente impianto idrico-sanitario.
Per i generatori di calore, l’attività edilizia viene considerata libera se si rientra nella manutenzione ordinaria, altrimenti è necessaria la CILA.
Analogamente a quanto detto per le pompe di calore, inoltre, in presenza di vincoli paesaggistici o culturali, gli interventi vanno ricollegati alle voci A5 e B7 del Dpr 31 del 2017.
Per i collettori solari termici si adottano le nuove procedure semplificate in tutti i casi in cui gli immobili siano sottoposti a vincoli tutelativi culturali o paesaggistici.
La loro installazione è da considerarsi un intervento di edilizia libera, quindi non occorre alcuna autorizzazione, a condizione che si rispettino i seguenti requisiti: l’impianto deve essere di tipo integrato e deve avere la medesima inclinazione del tetto, la sua superficie non dev’essere superiore a quella del tetto e i suoi componenti non devono alterare la sagoma dell’edificio.