Cambiano le norme sulle cessioni dei crediti a seguito di un’ulteriore modifica del testo del decreto Energia (DL 17/2022) approvato dall’Aula della Camera, che è stato dunque convertito definitivamente in legge dal Senato. Tra le novità, nuove scadenze e l’introduzione di una quarta cessione del credito ma solo per le banche e nei confronti dei propri correntisti.
Più tempo a imprese e professionisti per il recupero del credito
Slitta il termine entro il quale i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA sono tenuti a inviare la comunicazione di cessazione del credito per le spese dell’anno passato (2021) all’Agenzia delle Entrate.
La nuova scadenza è ora il 15 ottobre 2022: una proroga di circa sei mesi rispetto alla data concordata precedentemente. Si tenta così di risolvere le difficoltà riscontrate da imprese e professionisti per il recupero delle somme anticipate mediante il riconoscimento dello sconto in fattura al cliente. Resta invece fissata al 29 aprile la scadenza per i privati, così come previsto dall’articolo 10-quater del decreto legge n. 4/2022.
Introduzione di una quarta cessione del credito
Un’ulteriore novità è l’introduzione di una quarta cessione del credito: questa riguarda solamente le banche e non è più “libera”, come in passato era previsto. Inoltre, sparisce anche la responsabilità in solido, ovvero la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione.
Il nuovo testo del decreto Energia (DL 17/2022), prevede infatti che la prima cessione sia ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto; la seconda e la terza possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia; mentre la quarta cessione può essere proposta solo dalle banche ed esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.
Le nuove modifiche mirano ad evitare il blocco della cessione del credito in caso di esaurimento del plafond da parte delle banche, che potrebbero vendere i crediti in più solo ai correntisti.
A partire dal 1º maggio, l’Agenzia delle Entrate per vigilare sulla cessione attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto in sede di prima comunicazione della cessione; da quel momento l’importo non è più divisibile e può esser trasferito al massimo altre due volte ma esclusivamente nei confronti di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.
La nuova possibilità di quarta cessione è scattata proprio a partire da questa data.