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Caldaie e controlli: chi ne è responsabile e ogni quanto è necessario procedere

Il controllo periodico della caldaia non è soltanto un’operazione opportuna, ma è anche obbligatoria per legge.

Considerando che una caldaia non manutenuta in modo corretto può divenire perfino pericolosa, oltre che meno efficiente, non stupisce il fatto che siano previste specifiche responsabilità per quel che riguarda la gestione di questi dispositivi.

Per quanto riguarda le tempistiche di effettuazione dell’intervento, esse cambiano in relazione al tipo di modello a cui si fa riferimento, di conseguenza per conoscere in modo preciso tale aspetto è necessario consultare le istruzioni fornite dall’azienda installatrice, o in alternativa le istruzioni tecniche del modello.

Ha senza dubbio un “ruolo” importantissimo il libretto, un documento ufficiale correlato al dispositivo in cui devono essere registrati tutti gli interventi effettuati, dalla prima accensione fino alle varie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; è compito del tecnico chiamato in causa provvedere alla corretta compilazione del libretto a seguito di ogni intervento.

Il responsabile della caldaia ha l’obbligo di custodire il libretto ed è chiamato ad esibirlo laddove dovesse essere effettuato un controllo organizzato dal Comune di riferimento.

Ma chi è il responsabile della caldaia? Esso è designato in chi abita nell’appartamento in questione, di conseguenza può corrispondere sia al proprietario dell’immobile che a un eventuale affittuario.

Per quanto riguarda gli immobili in locazione c’è da fare una distinzione: l’affittuario è considerato responsabile della caldaia per quel che riguarda gli interventi di ordinaria amministrazione, mentre per lavori di maggior rilievo, il responsabile è il proprietario della casa.

Un’operazione molto importante che merita un approfondimento a parte è inoltre il controllo dei fumi emessi dalla caldaia, e da questo punto di vista la legge di riferimento è la n.74 del 2013.

Per gli impianti termici a combustibile liquido o solido il controllo deve essere effettuato ogni 2 anni per i modelli dalla potenza inferiore o uguale a 100 km, mentre per le varianti di maggior potenza è necessario procedere ogni anno.

Per gli impianti alimentati a metano o gpl il controllo è previsto ogni 4 anni per i modelli dalla potenza inferiore o uguale a 100 kw, mentre ogni 2 anni in caso di potenza superiore.

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