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Cessione del credito: alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interessanti per quel che riguarda l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, prevista peraltro nel nuovo Ecobonus 110%.

Anzitutto, l’ente pubblico ha chiarito che il modello della Comunicazione andrà inviato dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui le spese sono state sostenute, tuttavia vi sono anche altre tempistiche che devono essere considerate.

Relativamente alla fruizione del già citato Ecobonus 110%, entro 90 giorni dal termine dei lavori è necessario inviare l’asseverazione ad ENEA, la quale deve essere riscontrata tramite un codice identificativo.

Una volta ottenuta la ricevuta di avvenuta trasmissione ad ENEA, il modello di Comunicazione va inviato all’Agenzia delle Entrate dopo almeno 5 giorni; in caso di vizi, la Comunicazione verrà scartata.

È utile sapere inoltre che entro il giorno 5 del mese successivo rispetto all’invio della Comunicazione, la medesima può essere annullata, dunque si può eseguire una rettifica ed un successivo nuovo invio.

Dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione, il credito d’imposta diviene disponibile al fornitore, e quest’ultimo avrà la possibilità di cederlo ad altri soggetti quali istituti di credito.

C’è da considerare anche che dal giorno 1 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di effettuazione della spesa, il credito fiscale può essere utilizzato.

I fornitori, infine, possono utilizzare il credito con modalità e termini previsti in capo ai cedenti.

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