Con la pubblicazione ufficiale delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il quadro normativo sugli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili diventa finalmente più chiaro.
Il nuovo meccanismo, attivo dal 25 dicembre, introduce indicazioni fondamentali per imprese, professionisti e cittadini che stanno programmando interventi su impianti di climatizzazione e riscaldamento.
Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le nuove regole, quali sono le scadenze da rispettare e quali aspetti tecnici meritano particolare attenzione.
Conto Termico 3.0: cosa cambia con la pubblicazione delle regole
Le Regole Applicative chiariscono innanzitutto la fase di transizione tra Conto Termico 2.0 e 3.0, per evitare vuoti normativi per gli interventi già in corso o in fase di avvio.
In particolare:
- per tutti gli interventi conclusi entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi del Conto Termico 2.0 dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla fine dei lavori
- dal 25 dicembre entrerà ufficialmente in vigore il Conto Termico 3.0, con nuove modalità e requisiti
Un passaggio cruciale per chi sta eseguendo lavori a cavallo tra le due versioni dell’incentivo.
Richiesta preliminare per le imprese: cosa prevede la fase transitoria
Per le imprese, le nuove regole introducono una procedura temporanea pensata per garantire continuità operativa.
Nel dettaglio: per interventi avviati dal 7 agosto 2025, non conclusi entro il 25 dicembre 2025 e in attesa dell’entrata in funzione del nuovo Portaltermico, è possibile inviare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi tramite PEC all’indirizzo dedicato del GSE.
Questa misura consente alle imprese di non bloccare i lavori e di tutelare l’accesso agli incentivi anche nella fase di passaggio al nuovo sistema.
Fotovoltaico e Conto Termico 3.0: il limite del 5%
Un chiarimento importante riguarda gli interventi che coinvolgono anche il fotovoltaico.
Le nuove regole stabiliscono che il valore dell’energia elettrica prodotta non può superare del 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica più gli eventuali consumi equivalenti di energia termica.
Un vincolo pensato per evitare sovradimensionamenti degli impianti e mantenere la coerenza tra produzione e reali fabbisogni energetici dell’edificio.
Pompe di calore “add-on”: finalmente ammesse, ma con requisiti specifici
Tra le novità più attese del Conto Termico 3.0 c’è l’apertura alle pompe di calore “add-on”, ovvero installate in aggiunta e non in sostituzione della caldaia a condensazione esistente.
Le condizioni principali sono:
- la caldaia a condensazione deve avere meno di 5 anni
- il fabbricante della pompa di calore deve fornire:
- una dichiarazione di compatibilità
- le caratteristiche tecniche che garantiscano l’interazione efficace tra i due generatori.
E se i generatori sono di marchi diversi?
In questo caso:
- il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato
- il tecnico deve garantire compatibilità e rispetto dei requisiti minimi.
Si tratta però di un costo aggiuntivo, che va considerato attentamente in fase di progettazione.
Limitazioni sulle pompe di calore aria/aria
Un aspetto che ha suscitato qualche perplessità riguarda le pompe di calore aria/aria.
Secondo le nuove regole:
- non sono ammesse negli interventi “add-on”
- fanno eccezione solo gli edifici vincolati.
Una scelta restrittiva che limita le possibilità applicative di una tecnologia spesso utilizzata per interventi rapidi e meno invasivi.
Perché le nuove regole rendono la consulenza tecnica ancora più importante
Il Conto Termico 3.0 si conferma come uno strumento molto interessante, ma anche tecnicamente più complesso.
La corretta scelta della tecnologia, la verifica dei requisiti e la gestione delle pratiche GSE diventano elementi determinanti per non perdere l’incentivo.
Affidarsi a un partner esperto consente di:
- valutare correttamente la fattibilità dell’intervento
- evitare errori documentali
- massimizzare il beneficio economico dell’incentivo.
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