Dopo il DL Energia e Bollette (legge 34/2022), il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Energia e Investimenti (conosciuto anche come Decreto Aiuti, legge 50/2022), che proroga le detrazioni fiscali del Superbonus 110% e modifica nuovamente la cessione del credito.
In data martedì 17 maggio 2022, approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto nº 50, Decreto Aiuti. Nel testo, nuove misure per le imprese energivore, per le famiglie con i redditi più bassi e per continuare sulla strada dell’emancipazione dal gas russo. Inoltre, si proroga la scadenza del Superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari (o villette) al 30 settembre 2022.
L’obiettivo del nuovo dl, come spiega in sede di Consiglio il Presidente Mario Draghi, è quello di difendere il potere di acquisto delle famiglie, dei più deboli e la capacità produttiva delle imprese. Nel dl Aiuti sono previsti nuovi interventi contro i rincari di bollette, carburanti e la crisi energetica. Il nuovo decreto vale 14 miliardi di euro, che se aggiunti ai 15 miliardi dei provvedimenti precedenti, raggiungono un totale di circa 30 miliardi spesi, senza essere ricorsi a scostamenti di bilancio.
Proroga del Superbonus 110% al 30 settembre 2022
Il nuovo Decreto Legge nº 50 posticipa la data utile a realizzare il 30% dell’intervento che serve per avere la scadenza al 31 dicembre 2022. Tale modifica consente che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Dunque, in parole semplici viene ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno così più tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma.
Autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e novità per il settore agricolo
Si va a modificare l’art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate.
Inoltre, sono presenti novità per il settore agricolo: nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Viene loro consentita anche la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.