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Errori in fattura non implicano necessariamente la perdita del bonus

Fatture e superbonus

Eventuali errori in fattura implicano la perdita della possibilità di usufruire di un incentivo fiscale? La risposta è no, non necessariamente.

Da questo punto di vista risulta molto interessante un caso relativo ad una fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, per i quali un’impresa stava fruendo del Bonus 50%.

Il cliente ha ricevuto lo sconto in fattura, ma con un’indicazione relativa esclusivamente alla fattura emessa a saldo, non a quella in acconto.

L’impresa ha dunque chiesto all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto comunque usufruire dell’incentivo, sottolineando come tale imprecisione non avrebbe implicato differenze a livello di gettito erariale, né sarebbero state più complesse eventuali attività di controllo.

Secondo la circolare 19/E/2022, la dicitura “sconto in fattura” dovrebbe comparire sia nella fattura emessa in acconto che in quella a saldo, in caso contrario il committente non può usufruire dello sconto in fattura, ma solo della detrazione fiscale in modo diretto, dunque in questo caso non sarà possibile cedere il credito.

In presenza di errori sostanziali o formali è possibile inviare una PEC per annullare la comunicazione.

Nel caso in questione, le fatture indicano la presenza di un contratto tra committente, impresa e immobile oggetto dei lavori, e lo sconto praticato corrisponde effettivamente alla detrazione ammessa.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque suggerito di compilare un documento extra-contabile della fattura emessa a titolo di acconto, con richiamo allo sconto in fattura.

In un caso simile, dunque, degli intoppi potrebbero sorgere solo se l’agenzia fiscale dovesse rilevare delle anomalie, e a tale riguardo è utile ricordare che dal momento in cui viene effettuata segnalazione di sconto in fattura all’ente, quest’ultimo ha 5 giorni lavorativi per poter effettuare i controlli.

Se essi vengono effettuati e si riscontrano delle irregolarità, gli effetti delle comunicazioni vengono sospesi per un massimo di 30 giorni; se si confermano anomalie, l’agenzia fiscale comunica l’annullamento dell’operazione.

Se invece le presunte anomalie non vengono riscontrate, il termine finale di utilizzo del credito viene prorogato per un periodo pari a quello di sospensione della comunicazione.

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