È recentemente entrato in vigore il cosiddetto Glossario dell’Edilizia Libera, e alla luce di ciò è interessante chiedersi cosa è previsto per quel che riguarda l’installazione di un condizionatore sul lastrico condominiale.
Bisogna anzitutto considerare che nell’art. 1102 del codice civile è stabilito che ciascun partecipante ha modo di servirsi delle parti comuni del condominio a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso in modo analogo.
È previsto anche che il singolo condomino possa apportare delle modifiche agli spazi comuni del condominio facendosi carico delle spese, senza tuttavia estendere i propri diritti su tali spazi a scapito degli altri partecipanti.
Nel medesimo articolo è previsto anche che le innovazioni apportate dal singolo condomino agli spazi comuni non devono costituire un rischio nei confronti della sicurezza e della stabilità del fabbricato, tantomeno possono comprometterne il decoro architettonico.
È opportuno che tali innovazioni vengano presentate in occasione delle assemblee condominiali, ma questo non è da considerarsi un obbligo, a condizione che sussistano gli aspetti menzionati fino ad ora.
Fatte queste importanti premesse è possibile entrare nel dettaglio per quel che riguarda il Glossario dell’Edilizia Libera.
Se si intende installare un condizionatore sul lastrico condominiale è opportuno anzitutto consultare il regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di appartenenza, e laddove fosse necessario bisogna richiedere un apposito titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione dell’opera.
Nel Glossario, tuttavia, è stato incluso un elenco contenente 58 tipologie di interventi eseguibili senza nessun titolo abilitativo, e tra questi figurano anche interventi finalizzati all’integrazione e al mantenimento dell’efficienza di impianti tecnologici già esistenti, tra cui anche quelli di condizionamento.
Ricapitolando, dunque, interventi di installazione di questo tipo sono realizzabili senza titoli, bisogna tuttavia accertarsi che essi rispettino eventuali vincoli urbanistici e varie normative specifiche, come possono essere ad esempio quelle antisismiche, quelle antincendio, quelle relative alla sicurezza, alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla tutela del rischio idrogeologico.