L’Agenzia delle Entrate, recentemente coinvolta in un interpello da parte di un istante, ha di fatto ammesso un errore e ha corretto la sua posizione.
La risposta a interpello era la n.568 del 30 agosto 2021, che oggi figura nuovamente nell’archivio del sito Internet istituzionale, pur presentando un contenuto diverso rispetto a quello originario.
Nell’interpello in questione il contribuente, comproprietario di un edificio unifamiliare composto da un’unità immobiliare residenziale di categoria A/3, una pertinenza di categoria C/6 e una pertinenza accatastata in C/2, ovvero un magazzino, intendeva usufruire del Superbonus 110% per i seguenti interventi: coibentazione dell’involucro esterno, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione di impianto fotovoltaico ed integrati sistemi di accumulo.
Al contempo, è utile sottolinearlo, il contribuente informava di voler effettuare un cambio di destinazione d’uso, trasformando il magazzino in una seconda unità residenziale da accatastare in A/3.
Nella risposta originaria, l’Agenzia delle Entrate affermò che il contribuente avrebbe dovuto procedere al calcolo delle pertinenze come se fossero delle unità immobiliari a sé stanti ed indipendenti, ma questo, tuttavia, era in palese contrasto con le disposizioni previste dal Superbonus 110%.
Negli edifici unifamiliari composti da 2 a 4 unità e abitati da un unico nucleo familiare, infatti, le pertinenze sono da considerarsi sempre come integrate all’unità residenziale, quindi l’immobile va considerato nel suo complesso, anche per quanto riguarda i limiti di spesa.
In linea con quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ha corretto la sua risposta all’interpello in questione rendendo pubblicamente disponibile la risposta corretta.