Tantissime persone interessate ad ottenere il vantaggioso Superbonus 110% attualmente attivo si stanno chiedendo come debba essere redatto l’APE, Attestato di Prestazione Energetica, e hanno a questo riguardo alcuni dubbi.
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha recentemente fornito dei chiarimenti molto interessanti, scopriamo subito quali.
Anzitutto, è stato chiesto all’ente se per dimostrare l’avvenuto miglioramento di almeno 2 classi energetiche si debba far riferimento a quanto stabilito dal DM 26 giugno 2015 o dalle leggi regionali, e da questo punto di vista prevale il DM, ovvero la normativa di carattere nazionale.
ENEA ha specificato anche che negli edifici unifamiliari, proprio come per gli edifici composti da più unità immobiliari, nel confronto tra pre e post-intervento bisogna considerare i servizi energetici pre-intervento.
È utile sottolineare che, in tali casi, l’APE pre-intervento deve far riferimento alla situazione corrispondente alla data di inizio dei lavori.
Secondo ENEA, inoltre, il direttore dei lavori o il progettista può firmare l’APE utilizzato ai fini della detrazione solo laddove quest’ultimo sia finalizzato all’ottenimento del Superbonus 110% nei casi in cui non sia necessario deposito presso il catasto degli impianti termici.
Nei catasti regionali degli attestati di prestazione energetica devono essere depositati gli APE di ogni singola unità immobiliare riguardanti la situazione post-intervento, considerando tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
ENEA fornisce infine dei chiarimenti per quel che riguarda la fruizione del Superbonus 110% nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione edifici con ampliamento volumetrico.
In questi casi, specifica l’ente, per il calcolo dell’incentivo le spese devono essere scorporate da quelle di realizzazione dell’ampliamento e per quanto riguarda la redazione post-intervento è necessario considerare l’edificio nell’interezza della sua configurazione finale.