Sono tantissimi i cittadini che hanno usufruito, o che stanno attualmente usufruendo, del Superbonus 110%, incentivo fiscale statale che può riguardare l’effettuazione di una vasta gamma di interventi.
Il contribuente può scaricare appunto il 110% delle spese sostenute attraverso il suo modello 730, suddividendolo in 5 rate annuali.
Se l’imposta lorda del contribuente è minore rispetto alla quota annuale del Superbonus, non è utilizzabile negli anni successivi e non è possibile richiedere il relativo rimborso; per gli incapienti, di conseguenza, lo Stato ha previsto la possibilità di utilizzare Superbonus 110% come sconto in fattura su lavori effettuati o cessione del credito.
Le indicazioni per detrarre le spese del Superbonus 110% al 730
In riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 è necessario indicare nel quadro E del modello 730 del 2022, nei righi da 61 a 62, i dati seguenti: immobile oggetto di intervento, dunque anche comune di ubicazione, indirizzo, foglio parcella e subalterno, tipologia di intervento eseguito, anno di spesa, eventuali casi particolari, spese sostenute, numero di aventi diritto alla detrazione.
Documenti indispensabili sono inoltre CILA, fatture delle spese effettuate nonché relativi bonifici bancari o postali e ulteriori documentazioni specifiche, come ad esempio l’APE, Attestato di Prestazione Energetica, relativo sia alla fase pre intervento che a quella post intervento.
Per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, che rientrano appunto tra quelli coperti dal Superbonus 110%, è necessario disporre anche di tale documentazione: ricevuta di invio ad ENEA del CPID isolamento termico edifici unifamiliari, scheda descrittiva inviata ad ENEA su spese di isolamento termico edifici unifamiliari, asseverazione prodotta da un professionista per le spese di isolamento termico di edifici unifamiliari.
I massimali del Superbonus
Bisogna ovviamente tenere sempre in considerazione i massimali, ovvero i limiti oltre i quali il Superbonus non viene calcolato, ovvero: 50.000 euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari; 40.000 euro se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, da moltiplicarsi per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici costituiti da più di 8 unità immobiliari.