C’è grande interesse, in questi mesi, nei confronti del Superbonus 110%, incentivo statale grazie a cui sono eseguibili interventi di riqualificazione energetica di diverse tipologie a cui possono peraltro essere associati anche interventi complementari, ovvero i cosiddetti “interventi trainati”, per i quali le detrazioni sono altrettanto valide.
Il Superbonus 110% è molto interessante non solo a livello economico, ma anche perché sono state previste delle nuove modalità di fruizione del beneficio alternative alle canoniche detrazioni Irpef, ovvero sconto in fattura e cessione del credito.
Le due soluzioni sono piuttosto simili in quanto entrambe consentono di monetizzare in maniera immediata il beneficio di cui si ha diritto, tuttavia presentano caratteristiche tecniche differenti
Sconto in fattura e cessione del credito: cosa c’è da sapere
È bene sottolineare fin da subito che il Governo, nel mese di gennaio, ha introdotto una novità molto interessante: la Legge di Bilancio ha stabilito infatti che lo sconto in fattura è richiedibile solo per i lavori di efficientamento energetico realizzati presso aree comuni di edifici condominiali per un importo maggiore di 200.000 euro interessando almeno il 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio, oppure il rifacimento dell’impianto termico dedicato alla climatizzazione invernale o estiva.
In tutti gli altri casi, dunque, la cessione del credito resta l’unica soluzione alternativa perseguibile, fermo restando che anche in questo caso la controparte deve comunque prestare il proprio consenso, dunque non è obbligata ad accettare.
Fatte queste doverose premesse, scopriamo in cosa consistono queste due opzioni.
Cosa differenzia le due soluzioni
Nella cessione del credito, come si evince dal nome, il titolare del beneficio cede ad un altro soggetto un credito pari alla detrazione lorda che gli spetta, soggetto che può corrispondere a un fornitore ma anche ad un’associazione, un consorzio o una società di servizi energetici accreditata da GSE.
Tra queste realtà non rientrano istituti di credito, intermediari finanziari e Pubbliche Amministrazioni, fatta eccezione per i contribuenti rientranti nella cosiddetta “no tax area”, ovvero un’area reddituale per cui non è previsto prelievo fiscale in quanto particolarmente bassa; in questi casi il credito può essere ceduto anche a questo tipo di soggetti.
Lo sconto in fattura differisce dalla cessione del credito sostanzialmente per il fatto che le parti possono accordarsi per una misura di sconto inferiore rispetto agli importi della corrispondente cessione del credito.
Queste due formule stanno riscuotendo molto successo e sono assai gradite dai fruitori dell’incentivo non solo perché, come detto, consentono di monetizzare subito l’incentivo, ma anche perché risolvono il diffuso problema di scarsa liquidità.
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