Un cittadino ha inoltrato un’istanza all’Agenzia delle Entrate per richiedere un chiarimento.
L’istante ha dichiarato di essere proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare munito di accesso indipendente appartenente alla categoria catastale F2, su cui sta eseguendo un intervento finalizzato all’efficientamento energetico che include: coibentazione delle superfici opache per una superficie del 25%, sostituzione dei serramenti, sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaia ibrida ed installazione di un impianto fotovoltaico.
È inoltre interessante sottolineare che il cittadino ha già versato degli acconti per il compimento di tali lavori ed entro il 2022 salderà il tutto, specificando che, per via dei ritardi delle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 in riferimento alle spese sostenute nel 2021 e nel medesimo anno.
L’istante ha chiesto all’agenzia fiscale se le spese sostenute nel biennio 2021-2022 siano cedibili a un istituto di credito e, in caso affermativo, quale annualità dev’essere indicata.
Tramite la risposta n.56/2022, L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, dal momento che il primo SAL sarà emesso nel 2022, l’opzione di cessione del credito può essere esercitata solo nel caso in cui il predetto SAL corrisponda ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Inoltre, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa, l’opzione sarà esercitabile solo per l’importo corrispondente alla detrazione di riferimento per gli importi del 2022.
Per quanto riguarda gli acconti corrisposti nel 2021, invece, il contribuente potrà usufruire del Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, optando eventualmente per la cessione del credito per le rate di detrazione non fruite.