Skip links

News

Superbonus ed errore in fattura dell’impresa: sono possibili sanatorie?

Attraverso la Risposta 581/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento a dei cittadini fruitori del Superbonus che si ritrovavano in una situazione particolare.

Questi proprietari di un edificio unifamiliare avevano realizzato interventi di efficientamento energetico usufruendo dell’incentivo, optando per la formula dello sconto in fattura.

Dopo aver realizzato parte dei lavori, l’impresa, al termine del 2021, ha emesso una fattura a titolo di acconto con importo pari a zero, proprio per via dell’applicazione dello sconto in fattura.

Il professionista incaricato per il rilascio del visto di conformità, intervenuto nell’aprile del 2022, ha tuttavia rilevato l’assenza dell’asseverazione sui requisiti tecnici e la congruità delle spese, non potendo procedere con quanto gli era stato richiesto dai contribuenti.

Il problema del rilascio dell’asservazione

È successivamente emerso che per via dell’incertezza lavorativa, il tecnico aveva preferito attendere la fine dei lavori per rilasciare l’asseverazione, tuttavia l’impresa ha sbagliato ad emettere fattura al termine del 2021 dal momento che, in tale data, non vi erano ancora le condizioni necessarie per poter esercitare l’opzione desiderata dal contribuente.

I proprietari dell’edificio hanno così chiesto se fosse possibile sanare la mancata comunicazione entro il 29 aprile richiedendo, ove possibile, se l’impresa potesse emettere una nota di credito o una nota di variazione in diminuzione, prima di emettere una fattura corretta.

Le condizioni per lo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha anzitutto ribadito che per usufruire del Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito occorre il visto di conformità, tramite cui si attestano, come detto, sia la congruità delle spese che i presupposti che consentono di usufruire dell’incentivo.

Le opzioni, ovvero appunto sconto in fattura o cessione del credito, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute le spese che danno diritto alla detrazione; tale termine, per il 2022, è stato prorogato al 29 aprile.

Se l’opzione scelta non risulta espressamente in fattura, e se non si rispettano le tempistiche indicate, l’operazione è da considerarsi inefficace.

La soluzione all’errore in fattura per il Superbonus 110%

L’impresa, dal canto suo, può integrare una fattura con un documento extrafiscale, ma solo per documentare il mancato pagamento tramite sconto e per rilevare la cifra da saldare.

In questo caso, dunque, i proprietari dell’edificio hanno modo di saldare il corrispettivo pattuito nel 2022 usufruendo della detrazione, o alternativamente di optare per la cessione del credito all’impresa (o anche a soggetti terzi) entro il termine di vigenza dell’incentivo statale, che al momento è fissato, a seguito di proroga, per il 31 marzo 2023.

Dal momento che, secondo quanto stabilito dalla normativa, le spese sostenute per gli interventi trainati devono essere sostenute nel lasso temporale compreso tra l’inizio e la fine dei lavori relativi agli interventi trainanti, i contribuenti in questione potranno usufruire del Superbonus solo per i lavori trainanti, dal momento che la fattura del 2021 fa riferimento sia a interventi trainanti che trainati, ma la spesa relativa ai lavori trainati sarà sostenuta solo successivamente la conclusione dei lavori inerenti gli interventi trainanti.

Per gli interventi trainati, tuttavia, resterà in questo caso possibile accedere a bonus edilizi minori, diversi da Superbonus.

Condividi su

Come posso aiutarti?

Potrebbero interessarti anche...

Home
Account
Cart
Search