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Agenzia delle Entrate: alcuni chiarimenti sulla fruizione del Superbonus

L’Agenzia delle Entrate ha reso note alcune specifiche a beneficio di quei cittadini che usufruiscono del Superbonus optando per l’opzione che prevede, piuttosto che la fruizione immediata dell’incentivo, il successivo invio della relativa comunicazione telematica.

Anzitutto, per quanto riguarda la cessione del credito per lavori su immobili danneggiati dal sisma, è stato evidenziato che tali interventi danno diritto a limiti di spesa raddoppiati.

Gli interventi interessati da tale aspetto sono quelli di cui si fa menzione nei codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate per compilare la comunicazione.

Per tali interventi è stato stabilito che deve essere inserito il codice S nel riquadro dei dati catastali “Tipologia immobile (T/U)”, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, per quel che riguarda gli edifici condominiali, l’incentivo del 50% è fruibile solo se il codice “S” è applicabile in tutte le unità immobiliari.

Per quanto riguarda la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica”, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che se si associa a un intervento trainante antisismico un intervento trainato finalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici o l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, l’asseverazione è facoltativa sia laddove venga barrata la casella “Superbonus” che quella “Intervento immobile con restrizioni edilizie”.

Resta necessario, invece, il visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito anche ulteriori chiarimenti, a cominciare dal fatto che il limite di detrazione per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi Building Automation è fissato in 15.000 euro per quel che riguarda le spese 2021.

È stato chiarito anche che negli interventi condominiali il codice fiscale del beneficiario deve essere differente da quello del condominio, inoltre per gli interventi condominiali corrispondenti ai codici 16 e 17 delle istruzioni, bisogna considerare un limite di spesa di 96 euro da moltiplicare per il numero di unità immobiliari presenti.

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