ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha fornito alcuni preziosi chiarimenti relativi al Superbonus 110%, l’interessante incentivo statale attualmente attivo a cui si stanno interessando tantissimi cittadini, e all’APE, Attestato di Prestazione Energetica.
L’ente ha specificato anzitutto che il criterio di classificazione da utilizzare per produrre l’APE è quello previsto dal DM 26 giugno 2015, o da corrispondente norma regionale a condizione che le regioni accertino che le diverse classificazioni energetiche ottenibili siano le medesime.
Negli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE eseguito ad intervento concluso, sono quelli presenti nella situazione ante intervento.
ENEA ha specificato che il direttore dei lavori e il progettista possono firmare solo gli APE adoperati ai fini delle detrazioni fiscali del 110% per cui non è necessario un deposito nel catasto degli impianti termici.
Per quel che riguarda, invece, gli APE da depositare nell’apposito catasto regionale, gli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla fase post intervento, considerando tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
È stato chiarito inoltre che per i lavori iniziati prima del 1 luglio 2020, l’APE deve far riferimento alla situazione corrispondente l’inizio dei lavori.
Per quanto riguarda le spese che consentono di ottenere la detrazione fiscale in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ENEA ha specificato che per le spese sostenute a partire dal giorno 1 luglio 2020, le spese derivanti dall’ampliamento vanno scorporate.
L’APE prodotto ad intervento concluso va redatto considerando la situazione finale dell’edificio.
A questo riguardo è utile ricordare una specificazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha sottolineato che gli interventi che consentono l’accesso al Superbonus 110% possono riguardare opere di demolizione e di ricostruzione, interventi che devono riqualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001.
ENEA ha specificato anche che l’ottenimento del Superbonus 110% è tecnicamente ottenibile anche per lavori iniziati prima del 1 luglio 2020, dal momento che la normativa non specifica nulla circa la data di inizio dei lavori, bensì parla soltanto di data in cui vengono sostenute le spese.