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NEWS !!! Agenzia delle Entrate: La mancata trasmissione ad ENEA delle informazioni sugli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico non determina la revoca dalla detrazione

L’agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.46/E del 18/04/2019, ha chiarito che • l’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dall’art. 16, comma 2- bis, del Decreto Legge n. 63 del 2013. • la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dall’art. 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013. • il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

“In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

Il documento integrale della Risoluzione n.46/E del 18/04/2019

 

FONTE : Team’s Solutions S.r.l.

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