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Superbonus: può essere fruito per immobili collabenti?

L’incentivo del Superbonus può essere fruito per interventi effettuati su un immobile collabente, ovvero in condizioni tali da non essere in grado di produrre reddito? Diversi cittadini si sono posti questa domanda, cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Le normative di riferimento tramite cui è possibile rispondere a tale quesito sono la Circolare 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e la più recente Circolare 30/E/2020 del medesimo ente.

L’agenzia fiscale ha specificato che per poter usufruire del Superbonus, l’immobile deve risultare “esistente”; dunque, il fatto che si tratti di un immobile collabente non è rilevante: anche in questi casi, quindi, l’incentivo può essere fruito.

La condizione è che gli immobili collabenti, ovvero quelli collocati nella categoria catastale F/2, ad intervento ultimato vengano collocati in categorie diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Vi è anche un ulteriore aspetto da sottolineare: l’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che, per gli immobili collabenti, il Superbonus è sempre fruibile per i lavori antisismici, mentre per gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico è indispensabile che nell’immobile in questione sia già presente un impianto di riscaldamento, anche non funzionante.

È questo, dunque, ciò che è utile sapere sulla fruizione del Superbonus per gli immobili collabenti: l’incentivo è fruibile anche in questi casi, a condizione che siano rispettate alcune semplici condizioni.

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