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Ecobonus / sismabonus 110%. Cessione del credito e sconto in fattura.

Fra le misure più attese da tutti gli operatori del settore idrotermosanitario, contenute nel recente “decreto rilancio”,
vi sono quelle relative a ecobonus e sismabonus, con nuove e potenziate modalità di incentivazione per diverse
tipologie di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza statica degli edifici. Ricordiamo che il
decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà comunque essere convertito in legge entro
sessanta giorni. In attesa di potervi mettere a disposizione un documento ancora più dettagliato, vi riportiamo di
seguito alcuni degli aspetti più significativi del provvedimento, prendendo spunto dalla bozza aggiornata al 13
maggio scorso. Questa sintesi ha l’obiettivo di fornire alle aziende associate un primo quadro generale dei nuovi
incentivi, che sarà inevitabilmente soggetto a successive modifiche, sulla base dei chiarimenti che saranno via via
disponibili e delle ulteriori disposizioni attuative che dovranno essere emanate.
Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.
Viene incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in
ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici
e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute
dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione
in cinque rate di pari importo. I soggetti aventi diritto a fruire della detrazione fiscale possono
optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo
recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito,
ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta
da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

ECOBONUS. GLI INTERVENTI PRINCIPALI
Il decreto prende in considerazione le seguenti categorie di interventi:
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministero Ambiente dell’11 ottobre 2017;
DecretoRilancio_DetrazioneEcobonus 2/5 15.05.20
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi a rete elettrica
su edifici ai sensi art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d del DPR 26 agosto 1993 n. 412, e
relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000,
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi a rete elettrica su edifici ai sensi
art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d del DPR 26 agosto 1993 n. 412, e relativi sistemi di
accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione non può essere
fruita per interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione
principale.
Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

ECOBONUS. GLI INTERVENTI COLLATERALI
L’aliquota del 110% si rende applicabile anche agli altri interventi di efficientamento energetico
di cui all’ articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun
intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui sopra.
Precisiamo che il decreto legge n. 63/2013 richiama a sua volta l’art. 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010 n. 220. Infine, la legge n. 220/2010 richiama le disposizioni di cui all’articolo
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Facendo quindi riferimento a questi rinvii normativi, potranno ad esempio essere agevolati con
aliquota 110%, se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi principali:
– Installazione di finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione
pari a 60.000 euro;
– Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro.
Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.
DecretoRilancio_DetrazioneEcobonus 3/5 15.05.20

ECOBONUS. REQUISITI TECNICI
Ai fini dell’accesso alla detrazione per gli interventi principali e collaterali di cui sopra, devono
essere rispettati i requisiti minimi che dovranno essere fissati da appositi decreti, che dovranno
essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto rilancio”.
Dovrà comunque essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata.

SISMABONUS
Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tali disposizioni non si applicano agli edifici
ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 2003. Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle
singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare
(IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese
non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi principali legati all’ecobonus o al sismabonus. In caso di
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW
di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nel limite di spesa di
1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è
subordinata alla cessione a favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito. Tali
disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

OPZIONE PER LA CESSIONE O SCONTO DELLA DETRAZIONE
Agli interventi oggetto del nuovo ecobonus e sismabonus 110% si applicano le nuove
disposizioni del decreto, in base alle quali, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, i
soggetti che eseguono gli interventi possono optare:
DecretoRilancio_DetrazioneEcobonus 4/5 15.05.20
1) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto
forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di
successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
Tali opzioni possono essere esercitate anche in relazione ai seguenti interventi:
a) di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del
TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917;
b) di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
legge 4 giugno 2013 n. 63;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019 n.
160;
e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi,
ma non può essere chiesta a rimborso.
Con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le
modalità attuative delle disposizioni sopra riportate, comprese quelle relative all’esercizio delle
opzioni, da effettuarsi in via telematica.

VISTO CONFORMITA’
Per quanto riguarda gli interventi ecobonus e sismabonus 110% e l’installazione di impianti
fotovoltaici, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e
b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’ articolo 32
dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

ASSEVERAZIONE ECOBONUS
Per quanto riguarda gli interventi relativi all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dalla legge e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa
esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le
relative modalità attuative.
DecretoRilancio_DetrazioneEcobonus 5/5 15.05.20

ASSEVERAZIONE SISMABONUS
L’efficacia degli interventi riconducibili alla fattispecie del “sismabonus 110%” è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o
Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano,
altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

CONTROLLI
Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito e allo sconto in
fattura, si fa riferimento alle attribuzioni e ai poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I
fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri
selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale
della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto
alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato
della cessione del credito o dello sconto in fattura.

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